Associazione Voci dell'anima: Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “VOCI DELL’ANIMA ODV”

Associazione di familiari, amici e sostenitori di persone con Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)

ART. 1) COSTITUZIONE
E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) l’Associazione denominata “Voci dell’anima ODV”.
L’Associazione quale Organizzazione di Volontariato, iscritta nel Registro Regionale della Regione Autonoma della Sardegna al n. 1968 con determinazione del Direttore del Servizio degli Affari Generali ed Istituzionali, n. 12 del 11.01.2010, provvederà ad iscriversi nel Registro Nazionale del Terzo Settore – Sezione “Organizzazioni di Volontariato” – al momento della sua istituzione-operatività.

ART. 2) SEDE LEGALE
L’Associazione ha sede legale a Cagliari 09124 - Via dei Genovesi n. 20 - ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o  capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE, UTILITA’ SOCIALE
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
L’associazione si costituisce per sostenere persone e famiglie, anche minori, che vivono una situazione problematica legata in particolare ai disturbi del comportamento alimentare.
Tale finalità sarà raggiunta tramite l’ascolto, il supporto, l’orientamento, la collaborazione con enti, istituzioni ed altri soggetti pubblici e/o privati  presenti nel territorio locale, provinciale, regionale e nazionale.
L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 relativamente ai seguenti punti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di sensibilizzazione;

h) promozione della ricerca scientifica di particolare interesse medico e sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Esplica le seguenti attività:

organizzare incontri, seminari, tavole rotonde, congressi, presentazione di libri, iniziative di informazione, sensibilizzazione  e formazione anche presso ed in collaborazione con le pubbliche istituzioni;

fornire supporto ai familiari, anche tramite l’attivazione di gruppi di automutuoaiuto e di punti di ascolto affinché possano sentirsi sostenuti e ricevere orientamento ai servizi e alle risorse del territorio, anche in collaborazione con professionisti del settore (assistente sociale, psicologo, ecc.);

attivare iniziative di raccolta fondi, anche tramite attività ludico-ricreative quali spettacoli, concerti, esposizioni, mostre, cene sociali, gite svolte tramite agenzia di viaggi, ecc.;

organizzare attività di promozione dell’associazione stessa, anche tramite la realizzazione di materiale video-cartaceo ed informatico;

collaborare con le altre associazioni  e con gli enti del territorio, anche prendendo parte e/o promuovendo momenti di confronto, incontro, consultazione nell’analisi dei bisogni e delle risorse e quindi nella programmazione di interventi di politiche sociali e sanitarie;

partecipare a bandi locali, regionali, nazionali, europei, per la presentazione e realizzazione  dei progetti inerenti le finalità dell’associazione.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal  Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze.
 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.
L’Associazione assicura il direttivo ed i soci attivi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari  conformemente a quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni private partecipano attraverso un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I nominativi dei soci  sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee e per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 9) MODALITA’ AMMISSIONE SOCIO
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, codice fiscale,  luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

b. dichiarare di aver preso visione e di  attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dagli organi sociali ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli stessi. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione senza obbligo di motivazione, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b.   quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e/o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.
I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:

a. L’Assemblea dei Soci;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente;

d. Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Possono essere retribuiti i membri dell’Organo di controllo di cui alla lettera d), nel caso in cui non siano soci dell’associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 12) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA
SL’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare il Presidente e gli altri  membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;

d. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: 

a. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;

b. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo. 

ART. 13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata, almeno 5 giorni prima, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.
L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 2/3 (due-terzi) dei soci, in seconda convocazione l’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci (50%+1).
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto. 

ART. 15) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove membri eletti dall’Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell’atto costitutivo.

ART. 17) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo : 

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; 

b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; 

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; 

f. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della relativa documentazione,  tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo: - vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;  esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;  esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 23) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: 

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.

g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.

h.           dai  proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 24) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA
Le somme versate per le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI  E BILANCIO

ART. 25) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI
Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali: 

  • Libro degli associati
  • Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta.
La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 26) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 27) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 28) LO SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere  deliberato dall’Assemblea dei soci con il  voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.